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NOTIZIA 22

Indennità Collaboratori Sportivi: cosa cambia con il Decreto Sostegni

Il Decreto Sostegni ha confermato per i mesi gennaio/febbraio/marzo 2021 le indennità in favore dei collaboratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche (ASD/SSD) iscritte nel Registro CONI.

COSA PREVEDE IL DECRETO SOSTEGNI PER I COLLABORATORI SPORTIVI:

Come illustrato nel Decreto Sostegni all’articolo 10 e nella relazione illustrativa e tecnica allegata, è previsto uno stanziamento di 350 milioni di euro per l’anno 2021.

A differenza dei precedenti Decreti, l’importo dell’indennità è determinato sulla base dei compensi percepiti nell’anno 2019, secondo i seguenti criteri:

  • ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
  • b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
  • c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

Nella Relazione Tecnica viene illustrata la platea dei beneficiari, basata sui dati ottenuti da Sport e Salute SpA.

I soggetti con redditi superiori a 10.000€ sono il 7% del totale, ossia 13.415 (per una somma stanziata pari ad euro 48.294.000,00); i soggetti con redditi compresi tra 4.000€ e 10.000€ sono il 27% dei richiedenti, pari a 51.740 (per una somma stanziata pari ad euro 124.176.000); i soggetti con redditi inferiori a 4.000€ sono il 66% dei richiedenti, pari 126.477 (per una somma stanziata pari ad euro 151.772.544,00)

MODALITA’ DI EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ AI COLLABORATORI SPORTIVI:

Ai fini della determinazione della misura del beneficio, la società Sport e Salute s.p.a., in qualità di soggetto erogatore, utilizzerà i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall’articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

L’indennità verrà erogata automaticamente da Sport e Salute ai soggetti già beneficiari delle indennità relative ai mesi precedenti per cui permangano i requisiti per l’erogazione.
Viene inoltre introdotta la presunzione di cessazione dell’attività a causa dell’emergenza epidemiologica per tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non rinnovati.

NOTIZIA 21

In Gazzetta Ufficiale la Riforma dello Sport 

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Riforma dello Sport, approvata dal Consiglio dei Ministri lo scorso 26 febbraio.

Diverse le novità introdotte dalla Riforma dello Sport: al Titolo II la natura dell’associazionismo sportivo e il nuovo Registro nazionale delle attività sportive tenuto dal Dipartimento Sport, al Titolo III capitolo sugli atleti, tecnici, dirigenti, direttori di gara e al Titolo V Disposizioni in materia di lavoro sportivo, tra cui l’entrata in vigore dal 1 luglio 2022 dei nuovi contratti per i collaboratori sportivi.

MSP Roma approfondirà i temi presenti nella Riforma dello Sport con i propri consulenti, per offrirvi un quadro completo della normativa

LEGGI LA RIFORMA DELLO SPORT  

NOTIZIA 20

ATTIVITA’ ONLINE: INQUADRAMENTO FISCALE

Come già sappiamo, la chiusura di palestre, piscine, impianti sciistici ha indotto molte società e associazioni a ricorrere alle lezioni online. In merito a ciò, il Dipartimento per lo Sport ha preso in considerazione questa possibilità (FAQ n.19), pubblicando delle sue FAQ sul sito Sport e Governo. Il Dipartimento per lo Sport autorizza l’istruttore a svolgere le lezioni all’interno della struttura sportiva, purché non ci sia nessun’altra presenza in quel momento, in qualsiasi comune o regione (a prescindere dal colore).

Detto ciò, le lezioni effettuate da associazioni iscritte regolarmente al Registro Coni, attraverso l’affiliazione a FSN, EPS e DSA, e in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge (tra i quali anche che la regolare presentazione del modello EAS), possono usufruire della defiscalizzazione dei corrispettivi ricevuti per lo svolgimento in remoto della lezione. Pertanto è necessario che la disciplina sportiva che si stia svolgendo rientri nella decodificazione della delibera CONI n. 1568 del 14 febbraio 2017 e successive modifiche. Le lezioni potranno essere svolte solo nei confronti di soci e tesserati regolarmente iscritti e/o tesserati all’ente associativo.

Riassumendo: L’ associazione, qualora rispettasse i criteri sopraindicati, potrà svolgere lezioni su piattaforma on-line e usufruire della de-commercializzazione dei corrispettivi percepiti.

Notizia 19

D.P.C.M. 02/03/21 CONFERMATO LO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITA’ SPORTIVA DI “PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE”

Esso prevede lo svolgimento degli eventi e competizioni, purché siano effettuate a livello agonistico, di interesse nazionale. Sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni.

Ora individuiamo quali siano le condizioni da rispettare per poter praticare lo sport, e quali le modalità da adottare:

  • Gli eventi sono consentiti “all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”; “porte chiuse” e “senza la presenza di pubblico” significa che non è concessa agli esterni, coloro che non fanno parte della manifestazione, la loro presenza all’interno dell’impianto.
  • Gli atleti devono possedere la tessera agonistica, e per ottenerla è necessario il certificato medico per la pratica agonistica di quella attività.
  • Gli atleti devono essere “partecipanti” a una delle manifestazioni comprese in una delle liste “validate” dal CONI.
  • Sono previsti “a porte chiuse” anche gli allenamenti.
  • e soprattutto “nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva”.
  • Al’interno delle zone rosse: “Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

INFORMAZIONI UTILI PER GESTIONALE 2021  sarebbe stato obbligatorio dotarsi di un registratore di cassa telematico per l’invio telematico dei corrispettivi, a far data dal 1 gennaio 2020

Notizia 18

D.P.C.M. 02/03/21 CONFERMATO LO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITA’ SPORTIVA DI “PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE”

Esso prevede lo svolgimento degli eventi e competizioni, purché siano effettuate a livello agonistico, di interesse nazionale. Sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni.

Ora individuiamo quali siano le condizioni da rispettare per poter praticare lo sport, e quali le modalità da adottare:

  • Gli eventi sono consentiti “all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”; “porte chiuse” e “senza la presenza di pubblico” significa che non è concessa agli esterni, coloro che non fanno parte della manifestazione, la loro presenza all’interno dell’impianto.
  • Gli atleti devono possedere la tessera agonistica, e per ottenerla è necessario il certificato medico per la pratica agonistica di quella attività.
  • Gli atleti devono essere “partecipanti” a una delle manifestazioni comprese in una delle liste “validate” dal CONI.
  • Sono previsti “a porte chiuse” anche gli allenamenti.
  • e soprattutto “nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva”.
  • Al’interno delle zone rosse: “Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

INFORMAZIONI UTILI PER GESTIONALE 2021  sarebbe stato obbligatorio dotarsi di un registratore di cassa telematico per l’invio telematico dei corrispettivi, a far data dal 1 gennaio 2020

Notizia 17

CONI: svolgimento eventi e competizioni sportive

Comunicazione sull’emergenza Covid-19, per confermare quanto già detto il 19 gennaio scorso dalla Giunta Nazionale del CONI e dal Segretario Generale CONI in una sua comunicazione il giorno successivo (si v. Il Comunicato del CONI a seguito del nuovo d.p.c.m. 14 gennaio 2021): e cioè che, finché è in vigore il d.p.c.m. 14 gennaio 2021

gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell’arco temporale dello stato di emergenza prorogato sino al 15 aprile 2021 – programmati e fissati con sufficiente anticipo nei calendari agonistici, con date e luoghi certi, individuati dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali.

INFORMAZIONI UTILI PER GESTIONALE 2021  sarebbe stato obbligatorio dotarsi di un registratore di cassa telematico per l’invio telematico dei corrispettivi, a far data dal 1 gennaio 2020

Notizia 16

E’ possibile presentare la domanda sul credito di imposta per sponsorizzazioni sportive

Sul sito del Dipartimento dello Sport è disponibile il modulo per richiedere il beneficio fiscale

Con il c.d. “Decreto agosto” (d.l. 14 agosto 2020, n.104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”) il legislatore ha previsto, all’art. 81, l’assegnazione di un credito d’imposta a coloro che erogano sponsorizzazioni o investano in campagne pubblicitarie a favore di soggetti operanti in ambito sportivo. E’ riconosciuto al 50% per le spese sostenute per, appunto, campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni, effettuate dal 1 luglio al 31 dicembre a favore

  • di una lega che organizza campionato nazionale a squadre
  • di una società sportiva professionistica
  • di una a.s.d. o s.s.d. iscritta al registro Coni

Qui troverete i requisiti e la modalità di presentazione della domanda d.p.c.m. del 30 dicembre 2020

Sul sito del Dipartimento dello Sport è stato inserito, il 25 febbraio, il modulo per fare la richiesta: è presente un file compilabile in word, che va inviato con gli allegati richiesti, all’indirizzo pec ufficiosport@pec.governo.it e all’indirizzo mail servizioprimo.sport@governo.it. ENTRO IL 1 APRILE 2021

Il credito d’imposta non è riconosciuto per le sponsorizzazioni erogate a favore delle a.s.d. che aderiscono al regime della legge 398 

INFORMAZIONI UTILI PER GESTIONALE 2021  sarebbe stato obbligatorio dotarsi di un registratore di cassa telematico per l’invio telematico dei corrispettivi, a far data dal 1 gennaio 2020

Notizia 15

IL BILANCIO IN EPOCA COVID

Le istruzioni per la contabilizzazione: contributi a fondo perduto e credito di imposta (locazioni/sanificazioni)

A seguito del 2020, verranno predisposti i bilanci per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, occorrerà inserire i proventi derivanti dai ristori spettanti, sia i contributi a fondo perduto (erogati per esempio dal Dipartimento per lo Sport e dall’Agenzia delle Entrate), sia i credito di imposta (es. credito di imposta sanificazione e credito di imposta locazioni).

Questi benefici hanno natura di “contributo in conto esercizio” e, dato che sono finalizzati ad integrare i ricavi dell’ attività, devono essere contabilizzati tra i ricavi (circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, par. 4.). La contabilizzazione, andrà eseguita nella sottovoce della voce A5 del conto economico tra gli “Altri ricavi e proventi”.

L’ ’Organismo italiano di contabilità (OIC) ha emanato i principi contabili nazionali:

  • il principio contabile n. 12 (c.d. OIC 12) sostiene che i contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti.
  1. contributi a fondo perduto: sarà necessario verificare la fine dell’istruttoria da parte degli enti erogatori e pertanto:
    • contributi erogati dal Dipartimento per lo Sport: la presenza nelle liste dei beneficiari e il termine di eventuali richieste di riesame;
    • contributi erogati dall’Agenzia delle Entrate: lo stato “elaborato” della pratica inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, oppure la conclusione di eventuali procedimenti di riesame in seguito a istanza di autotutela in caso di “esclusione”;
  2. credito di imposta canoni di locazione: il diritto alla percezione maturerà con il pagamento del canone;
  3. credito di imposta per sanificazione o adeguamento ambienti di lavoro: il diritto alla percezione è stato acclarato dall’Agenzia delle Entrate con propria certificazione presente all’interno del “cassetto fiscale” di ciascun contribuente che ne avesse avanzato diritto.

Qualora ci saranno ulteriori istruttorie in scadenza nel 2021, non saranno, in quel caso, di competenza 2020

La contabilizzazione varierà tra i contributi a fondo perduto e quelli che generano un credito di imposta.

Per i contributi a fondo perduto, occorrerà utilizzare un apposito conto di ricavo (“contributi in c/esercizio”, o similare), a fronte della liquidazione o della riscossione del contributo.

Per i crediti di imposta, invece, occorrerà rilevare il ricavo di un credito verso l’erario (es. “credito di imposta locazioni”, ecc.); il credito di imposta sarà utilizzato per compensare tributi nel modello F24, oppure potrà essere ceduto a soggetti terzi.

Ai fini fiscali, i contributi in oggetto:

  1. non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e IRAP;
  2. non sono soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto del 4%;
  3. dovranno essere inseriti nel quadro “Aiuti di Stato” 

INFORMAZIONI UTILI PER GESTIONALE 2021  sarebbe stato obbligatorio dotarsi di un registratore di cassa telematico per l’invio telematico dei corrispettivi, a far data dal 1 gennaio 2020

Notizia 14

L’UNICO MODO DI MUOVERSI IN SICUREZZA E’ PRATICARE SPORT AGONISTICO

Secondo il decreto ministeriale l’attività agonistica prevede un certificato di idoneità agonistica all’attività sportiva; valido esclusivamente per lo sport richiesto.

Se l’atleta praticasse più sport, dovrebbe sottoporsi annualmente ad una sola visita per testare l’idoneità del soggetto.

Tuttavia, gli atleti sono stati divisi in due gruppi:

  1. atleti che risultano positivi al COVID 19 e sintomatici testati e guariti o che, nell’ultimo periodo, in base all’anamnesi del medico, abbiano avuto sintomi caratteristici del virus. Tali sintomi, come già sappiamo, possono essere: -Temperatura corporea maggiore di 37,5 gradi -Tosse -Mal di gola Rinite Astenia -Dispnea Mialgie -Diarrea
  2.  atleti negativi e asintomatici, soggetti asintomatici (non testati) in questo gruppo sono presenti anche coloro che, nonostante abbiano avuto contatti con soggetti positivi, non hanno manifestato sintomi e non hanno certificato, attraverso il tampone, la loro negatività.

Nel primo caso è necessario che il medico, dopo 30 giorni dalla scomparsa dei sintomi o dalla effettiva negativizzazione, esegua ulteriori esami rispetto a quelli previsti dal decreto ministeriale del 1982.

INFORMAZIONI UTILI PER GESTIONALE 2021  sarebbe stato obbligatorio dotarsi di un registratore di cassa telematico per l’invio telematico dei corrispettivi, a far data dal 1 gennaio 2020