IL BILANCIO IN EPOCA COVID
Le istruzioni per la contabilizzazione: contributi a fondo perduto e credito di imposta (locazioni/sanificazioni)
A seguito del 2020, verranno predisposti i bilanci per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, occorrerà inserire i proventi derivanti dai ristori spettanti, sia i contributi a fondo perduto (erogati per esempio dal Dipartimento per lo Sport e dall’Agenzia delle Entrate), sia i credito di imposta (es. credito di imposta sanificazione e credito di imposta locazioni).
Questi benefici hanno natura di “contributo in conto esercizio” e, dato che sono finalizzati ad integrare i ricavi dell’ attività, devono essere contabilizzati tra i ricavi (circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, par. 4.). La contabilizzazione, andrà eseguita nella sottovoce della voce A5 del conto economico tra gli “Altri ricavi e proventi”.
L’ ’Organismo italiano di contabilità (OIC) ha emanato i principi contabili nazionali:
- il principio contabile n. 12 (c.d. OIC 12) sostiene che i contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti.
- contributi a fondo perduto: sarà necessario verificare la fine dell’istruttoria da parte degli enti erogatori e pertanto:
- contributi erogati dal Dipartimento per lo Sport: la presenza nelle liste dei beneficiari e il termine di eventuali richieste di riesame;
- contributi erogati dall’Agenzia delle Entrate: lo stato “elaborato” della pratica inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, oppure la conclusione di eventuali procedimenti di riesame in seguito a istanza di autotutela in caso di “esclusione”;
- credito di imposta canoni di locazione: il diritto alla percezione maturerà con il pagamento del canone;
- credito di imposta per sanificazione o adeguamento ambienti di lavoro: il diritto alla percezione è stato acclarato dall’Agenzia delle Entrate con propria certificazione presente all’interno del “cassetto fiscale” di ciascun contribuente che ne avesse avanzato diritto.
Qualora ci saranno ulteriori istruttorie in scadenza nel 2021, non saranno, in quel caso, di competenza 2020
La contabilizzazione varierà tra i contributi a fondo perduto e quelli che generano un credito di imposta.
Per i contributi a fondo perduto, occorrerà utilizzare un apposito conto di ricavo (“contributi in c/esercizio”, o similare), a fronte della liquidazione o della riscossione del contributo.
Per i crediti di imposta, invece, occorrerà rilevare il ricavo di un credito verso l’erario (es. “credito di imposta locazioni”, ecc.); il credito di imposta sarà utilizzato per compensare tributi nel modello F24, oppure potrà essere ceduto a soggetti terzi.
Ai fini fiscali, i contributi in oggetto:
- non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e IRAP;
- non sono soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto del 4%;
- dovranno essere inseriti nel quadro “Aiuti di Stato”