Sport

Notizia 19

D.P.C.M. 02/03/21 CONFERMATO LO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITA’ SPORTIVA DI “PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE”

Esso prevede lo svolgimento degli eventi e competizioni, purché siano effettuate a livello agonistico, di interesse nazionale. Sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni.

Ora individuiamo quali siano le condizioni da rispettare per poter praticare lo sport, e quali le modalità da adottare:

  • Gli eventi sono consentiti “all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”; “porte chiuse” e “senza la presenza di pubblico” significa che non è concessa agli esterni, coloro che non fanno parte della manifestazione, la loro presenza all’interno dell’impianto.
  • Gli atleti devono possedere la tessera agonistica, e per ottenerla è necessario il certificato medico per la pratica agonistica di quella attività.
  • Gli atleti devono essere “partecipanti” a una delle manifestazioni comprese in una delle liste “validate” dal CONI.
  • Sono previsti “a porte chiuse” anche gli allenamenti.
  • e soprattutto “nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva”.
  • Al’interno delle zone rosse: “Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

INFORMAZIONI UTILI PER GESTIONALE 2021  sarebbe stato obbligatorio dotarsi di un registratore di cassa telematico per l’invio telematico dei corrispettivi, a far data dal 1 gennaio 2020

Notizia 18

D.P.C.M. 02/03/21 CONFERMATO LO SVOLGIMENTO DELL’ ATTIVITA’ SPORTIVA DI “PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE”

Esso prevede lo svolgimento degli eventi e competizioni, purché siano effettuate a livello agonistico, di interesse nazionale. Sono consentite le sessioni di allenamento degli atleti partecipanti alle competizioni.

Ora individuiamo quali siano le condizioni da rispettare per poter praticare lo sport, e quali le modalità da adottare:

  • Gli eventi sono consentiti “all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico”; “porte chiuse” e “senza la presenza di pubblico” significa che non è concessa agli esterni, coloro che non fanno parte della manifestazione, la loro presenza all’interno dell’impianto.
  • Gli atleti devono possedere la tessera agonistica, e per ottenerla è necessario il certificato medico per la pratica agonistica di quella attività.
  • Gli atleti devono essere “partecipanti” a una delle manifestazioni comprese in una delle liste “validate” dal CONI.
  • Sono previsti “a porte chiuse” anche gli allenamenti.
  • e soprattutto “nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva”.
  • Al’interno delle zone rosse: “Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

INFORMAZIONI UTILI PER GESTIONALE 2021  sarebbe stato obbligatorio dotarsi di un registratore di cassa telematico per l’invio telematico dei corrispettivi, a far data dal 1 gennaio 2020

Notizia 17

CONI: svolgimento eventi e competizioni sportive

Comunicazione sull’emergenza Covid-19, per confermare quanto già detto il 19 gennaio scorso dalla Giunta Nazionale del CONI e dal Segretario Generale CONI in una sua comunicazione il giorno successivo (si v. Il Comunicato del CONI a seguito del nuovo d.p.c.m. 14 gennaio 2021): e cioè che, finché è in vigore il d.p.c.m. 14 gennaio 2021

gli eventi e le competizioni riconosciuti di interesse nazionale sono tutti gli eventi e le competizioni ricompresi nell’arco temporale dello stato di emergenza prorogato sino al 15 aprile 2021 – programmati e fissati con sufficiente anticipo nei calendari agonistici, con date e luoghi certi, individuati dalle Federazioni Sportive Nazionale, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero dagli Organismi Sportivi Internazionali.

INFORMAZIONI UTILI PER GESTIONALE 2021  sarebbe stato obbligatorio dotarsi di un registratore di cassa telematico per l’invio telematico dei corrispettivi, a far data dal 1 gennaio 2020

Notizia 16

E’ possibile presentare la domanda sul credito di imposta per sponsorizzazioni sportive

Sul sito del Dipartimento dello Sport è disponibile il modulo per richiedere il beneficio fiscale

Con il c.d. “Decreto agosto” (d.l. 14 agosto 2020, n.104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”) il legislatore ha previsto, all’art. 81, l’assegnazione di un credito d’imposta a coloro che erogano sponsorizzazioni o investano in campagne pubblicitarie a favore di soggetti operanti in ambito sportivo. E’ riconosciuto al 50% per le spese sostenute per, appunto, campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni, effettuate dal 1 luglio al 31 dicembre a favore

  • di una lega che organizza campionato nazionale a squadre
  • di una società sportiva professionistica
  • di una a.s.d. o s.s.d. iscritta al registro Coni

Qui troverete i requisiti e la modalità di presentazione della domanda d.p.c.m. del 30 dicembre 2020

Sul sito del Dipartimento dello Sport è stato inserito, il 25 febbraio, il modulo per fare la richiesta: è presente un file compilabile in word, che va inviato con gli allegati richiesti, all’indirizzo pec ufficiosport@pec.governo.it e all’indirizzo mail servizioprimo.sport@governo.it. ENTRO IL 1 APRILE 2021

Il credito d’imposta non è riconosciuto per le sponsorizzazioni erogate a favore delle a.s.d. che aderiscono al regime della legge 398 

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Notizia 15

IL BILANCIO IN EPOCA COVID

Le istruzioni per la contabilizzazione: contributi a fondo perduto e credito di imposta (locazioni/sanificazioni)

A seguito del 2020, verranno predisposti i bilanci per i soggetti con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, occorrerà inserire i proventi derivanti dai ristori spettanti, sia i contributi a fondo perduto (erogati per esempio dal Dipartimento per lo Sport e dall’Agenzia delle Entrate), sia i credito di imposta (es. credito di imposta sanificazione e credito di imposta locazioni).

Questi benefici hanno natura di “contributo in conto esercizio” e, dato che sono finalizzati ad integrare i ricavi dell’ attività, devono essere contabilizzati tra i ricavi (circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, par. 4.). La contabilizzazione, andrà eseguita nella sottovoce della voce A5 del conto economico tra gli “Altri ricavi e proventi”.

L’ ’Organismo italiano di contabilità (OIC) ha emanato i principi contabili nazionali:

  • il principio contabile n. 12 (c.d. OIC 12) sostiene che i contributi in conto esercizio sono rilevati nell’esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirli, che può essere anche successivo all’esercizio al quale essi sono riferiti.
  1. contributi a fondo perduto: sarà necessario verificare la fine dell’istruttoria da parte degli enti erogatori e pertanto:
    • contributi erogati dal Dipartimento per lo Sport: la presenza nelle liste dei beneficiari e il termine di eventuali richieste di riesame;
    • contributi erogati dall’Agenzia delle Entrate: lo stato “elaborato” della pratica inviata telematicamente all’Agenzia delle Entrate, oppure la conclusione di eventuali procedimenti di riesame in seguito a istanza di autotutela in caso di “esclusione”;
  2. credito di imposta canoni di locazione: il diritto alla percezione maturerà con il pagamento del canone;
  3. credito di imposta per sanificazione o adeguamento ambienti di lavoro: il diritto alla percezione è stato acclarato dall’Agenzia delle Entrate con propria certificazione presente all’interno del “cassetto fiscale” di ciascun contribuente che ne avesse avanzato diritto.

Qualora ci saranno ulteriori istruttorie in scadenza nel 2021, non saranno, in quel caso, di competenza 2020

La contabilizzazione varierà tra i contributi a fondo perduto e quelli che generano un credito di imposta.

Per i contributi a fondo perduto, occorrerà utilizzare un apposito conto di ricavo (“contributi in c/esercizio”, o similare), a fronte della liquidazione o della riscossione del contributo.

Per i crediti di imposta, invece, occorrerà rilevare il ricavo di un credito verso l’erario (es. “credito di imposta locazioni”, ecc.); il credito di imposta sarà utilizzato per compensare tributi nel modello F24, oppure potrà essere ceduto a soggetti terzi.

Ai fini fiscali, i contributi in oggetto:

  1. non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e IRAP;
  2. non sono soggetti alla ritenuta a titolo d’acconto del 4%;
  3. dovranno essere inseriti nel quadro “Aiuti di Stato” 

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Notizia 14

L’UNICO MODO DI MUOVERSI IN SICUREZZA E’ PRATICARE SPORT AGONISTICO

Secondo il decreto ministeriale l’attività agonistica prevede un certificato di idoneità agonistica all’attività sportiva; valido esclusivamente per lo sport richiesto.

Se l’atleta praticasse più sport, dovrebbe sottoporsi annualmente ad una sola visita per testare l’idoneità del soggetto.

Tuttavia, gli atleti sono stati divisi in due gruppi:

  1. atleti che risultano positivi al COVID 19 e sintomatici testati e guariti o che, nell’ultimo periodo, in base all’anamnesi del medico, abbiano avuto sintomi caratteristici del virus. Tali sintomi, come già sappiamo, possono essere: -Temperatura corporea maggiore di 37,5 gradi -Tosse -Mal di gola Rinite Astenia -Dispnea Mialgie -Diarrea
  2.  atleti negativi e asintomatici, soggetti asintomatici (non testati) in questo gruppo sono presenti anche coloro che, nonostante abbiano avuto contatti con soggetti positivi, non hanno manifestato sintomi e non hanno certificato, attraverso il tampone, la loro negatività.

Nel primo caso è necessario che il medico, dopo 30 giorni dalla scomparsa dei sintomi o dalla effettiva negativizzazione, esegua ulteriori esami rispetto a quelli previsti dal decreto ministeriale del 1982.

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Notizia 13

PROMUOVERE L’ATTIVITA’ FISICA ALL’APERTO E NEI PARCHI

Una soluzione destinata ai Comuni ma anche alle a.s.d. territoriali

Per i Comuni ci sarà la possibilità di candidarsi mostrando il proprio progetto online, grazie alla piattaforma online fino alle ore 16.00 del 15 febbraio.

Ogni Comune potrà presentare due tipi di interventi:

  1. Il primo prevede l’utilizzo di nuove attrezzature, sia per il corpo libero che per l’allenamento funzionale all’aperto e all’interno di aree verdi pubbliche. Fondamentale sarà anche la rivisitazione di aree attrezzate esistenti con l’utilizzo della tecnologia: dare l’opportunità all’utente, attraverso un sistema dotato di QR, di poter visionare dei video mostrativi che spiegano come poter utilizzare al meglio gli attrezzi a disposizione. Il progetto è in cofinanziamento con i Comuni e sono previsti almeno 20 interventi (tra nuove installazioni e riqualificazioni), fino a esaurimento delle risorse economiche disponibili.
  2. Il secondo invece prevede di creare nei parchi pubblici delle aree sportive da destinare ad “Urban sport activity e weekend” per garantire attività sportiva gratuita nei week end. Tali aree includeranno palestre (all’aperto) gestite da a.s.d./s.s.d per ogni fascia di età: bambini, ragazzi, anziani. Questo sarà possibile grazie al finanziamento di Sport e Salute e all’eventuale cofinanziamento dei Comuni. Saranno previsti in questo caso almeno 25 interventi, fino a esaurimento delle risorse economiche disponibili.

Ricapitolando:

  • le domande devono essere presentate dai comuni interessati
  • attraverso la piattaforma online
  • entro il 15 febbraio, ore 16.00

In allegato trovate:

INFORMAZIONI UTILI PER GESTIONALE 2021  sarebbe stato obbligatorio dotarsi di un registratore di cassa telematico per l’invio telematico dei corrispettivi, a far data dal 1 gennaio 2020

Notizia 12

Legge di Bilancio 2021, le misure sullo sport

E’ stata approvata dalla Camera e dal Senato la Legge di Bilancio 2021, di cui pubblichiamo un estratto con i punti salienti sullo sport (Testo Gazzetta Ufficiale).

Esonero contributivo per il settore sportivo dilettantistico

34. Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022, per finanziare nei predetti limiti l’esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.

35. L’esonero di cui al comma 34 è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

36. Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi:

a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

b) i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021;

c) i termini dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nei mesi di gennaio e febbraio 2021;

d) i termini relativi ai versamenti delle imposte sui redditi in scadenza dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.

37. I versamenti sospesi ai sensi del comma 36 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021. I versamenti relativi ai mesi di dicembre degli anni 2021 e 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 di detti mesi. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Promozione dell’attività sportiva di base nei territori

561. Al fine di potenziare l’attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l’esercizio fisico, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021.

562. Con decreto dell’autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse del fondo di cui al comma 561.

All’articolo 386 e seguenti, l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

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Notizia 11

A seguito del nuovo d.p.c.m. 14 gennaio 2021: IL COMUNICATO DEL CONI

Nel corso della riunione del 19 gennaio 2021 la Giunta Nazionale del CONI ha richiesto l’aggiornamento dei calendari degli eventi e delle competizioni di livello agonistico

In tale d.p.c.m. non sono state introdotte novità riguardo lo svolgimento di eventi e competizioni in ambito sportivo.

La Giunta Nazionale del CONI, riunitasi il 19 gennaio, ha ribadito che esclusivamente atlete e atleti in possesso della tessera agonistica (incluso quindi il certificato medico agonistico) hanno il consenso di allenarsi in funzione delle competizioni autorizzate dalle Federazioni, delle Discipline e degli Enti di Promozione Sportiva.

Nello stesso comunicato il CONI raccomanda alle FSN e alle DSA (e agli EPS salvi i limiti dell’art. 3, comma 4, lett. d) del d.p.c.m.) di rivedere i calendari degli eventi e delle competizioni di livello agonistico al fine di poter essere sottoposti all’approvazione dello stesso CONI entro il 23 gennaio 2021. Ovviamente, tale procedura è diretta solo ed esclusivamente a coloro in possesso della suddetta tessera agonistica

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