Gestionale

Notizia 9

INFORMAZIONI UTILI PER GESTIONALE 2021

CORRISPETTIVI TELEMATICI PER ASD/SSD IN REGIME 398

Come bene sappiamo la maggior parte delle asd/ssd in regime di 398 possono svolgere attività istituzionale e quindi decommercializzata solo e soltanto nei confronti di tesserati o assaciati . OVVIAMENTE le asd/ssd posso anche svolgere attività commerciale ,che solitamente è in percentuali nettamente inferiore a quelle delle attività istituzionali -ES. quelle svolte nei confronti di tutti soggetti non tesserati ( ritenuti clienti e non atleti tesserati) o per qui partecipanti occasionali , o per le attività sportive non rientranti nella tabella Coni o Vendite di accessori e servizi non attinenti alla pratica sportiva , bar , termarium , solarium ecc) .

CERTAMENTE nei confronti di tali situazioni , ad oggi si rilasciava ricevute fiscali e si registrava tutto in contabilità ordinaria, separatamente, versando l’IVA dovuta.

PERÒ SE BEN RICORDIAMO dal 2021 non sarebbe più possibile reperire i blocchetti di “ricevute fiscali ”, e quindi come ci comporteremo e cosa dovremo rilasciare al cliente/tesserato in caso di attività commerciale? ùNE APPROFITTIAMO per ripetere quali sono le agevolazioni riservate a chì ha optato per il regime forfetario della l. 398/1991; In sintesi l’Agenzia delle Entrate fa una specifica tra :

  • attività commerciali Connesse agli scopi istituzionali
  • attività Non Connesse (puoi rileggere la Circolare Agenzia delle Entrate 18/E/2018 – nel caso ne avessi bisogno puoi richiedercela)

I soggetti in 398 sono infatti esonerati dalla certificazione dei corrispettivi , ai sensi dell’art. 2, lett. hh) del d.p.r. 696/1996: (“ Non sono soggette all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 1 operazioni soggette all’obbligo di certificazione fiscale, n.d.r.] le seguenti operazioni:… hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 Pertanto , l’emissione di ricevute fiscali da parte dell’ente sportivo ( asd/ssd) in oggetto era da ritenersi assolutamente facoltativa; volendo seguire le indicazioni della Circolare 18, tale emissione era facoltativa ove le operazioni fossero state di natura commerciale connesse agli scopi istituzionali.

Ciò, in fase di “prima applicazione”: infatti, l’art. 1 del D.M. 10/5/2019 stabilisce che “ In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri … non si applica: a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696 ′′

tra le quali – come visto – sono ricomprese le operazioni svolte dai soggetti che abbiano optato per la legge 398/1991.

Indipendentemente da quando cesserà la prima applicazione , ad oggi non c’è evidenza che siano stati emanati dal MEF i decreti previsti dall’articolo 3 del D.M. 10/5/2019 ( che rimanderebbe a nuovi decreti, specifici (del Mef) le date specifiche utile nella quale verranno meno gli esoneri previsti dall’art. 1: “ Con successivi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le associazioni di categoria, sono individuate le date a partire dalle quali vengono meno gli esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previsti dall’art. 1 .”

RICORDIAMO che le ricevute fiscali per attività commerciale (oggi sostituite dal registratore di cassa telematico) erano contraddistinte da una numerazione alfa-numerica e da specifici obblighi di tracciatura in fase di acquisto. TORNANDO A NOI , ritenendo di poter applicare anche per il 2021 la deroga a favore della “fase di prima applicazione” In presenza di operazioni commerciali strettamente connesse a quelle istituzionali , Si potrebbe anche effettuare emissione di una ricevuta (non fiscale) dove sarà riportato il nome del beneficiario, ovviamente la data e la descrizione della prestazione erogata. INVECE DI OPINIONE DIVERSA , sulla base della Circolare 18, in caso di svolgimento di operazioni commerciali non connesse a quelle istituzionali:​ sarebbe stato obbligatorio dotarsi di un registratore di cassa telematico per l’invio telematico dei corrispettivi, a far data dal 1 gennaio 2020

INFORMAZIONI UTILI PER GESTIONALE 2021  sarebbe stato obbligatorio dotarsi di un registratore di cassa telematico per l’invio telematico dei corrispettivi, a far data dal 1 gennaio 2020

Notizia 8

ABROGATA LEGGE DI BILANCIO art.108

L’art. 108 prevedeva l’esenzione dei soci e tesserati IVA, non più quindi definibili ”fuori campo IVA”

  • Non vi era alcuna conseguenza sotto l’aspetto sostanziale
  • Ciononostante obbligava ad  aprire una partita IVA alle ASD che percepiscono solo quote associative e che, operando fuori campo IVA, posseggono esclusivamente il codice fiscale.

Tale disposizione dal punto di vista degli adempimenti per le ASD ha scaturito il disappunto di coloro che rappresentano il mondo associativo, riuscendo a sopprimerla. Tuttavia questa disposizione prevedeva una caratteristica che non va trascurata: -Per usufruire dell’esenzione non era più necessario che le attività fossero a favore di soci o tesserati. Ciò non obbligava a  tesserare chi usufruiva di tali attività sportive, un aggravio non indifferente in particolar modo per gli enti di promozione.

Notizia 7

ASSEMBLEE SOCIETARIE IN MODALITA’ TELEMATICA FINO AL 31 MARZO 2021 Il comitato direttivo Decreto Milleproroghe, del 31 dicembre 2020, prevede la proroga di tale possibilità

In questo articolo della GAZZETTA sono presenti due norme che specificano appunto che non oltre il 31 marzo 2021, le associazioni potranno tenere le assemblee in via telematica.

  1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1 sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
  2. le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente

Notizia 6

Il Dipartimento per lo sport comunica che dal 4 al 20 gennaio sarà accessibile la piattaforma per presentare richiesta di riesame per le a.s.d. /s.s.d. escluse

Al tempo stesso il Dipartimento per lo sport sul proprio sito  pubblica un comunicato con riguardo al c.d. bonus “forfettario”. In tale comunicato viene il motivo per il quale le ASD/SSD siano state escluse per i seguenti motivi:

  1. Non risultavano essere affiliate alla data del 31 ottobre 2020 all’organismo sportivo nazionale specificato nella domanda (per es. errore materiale di compilazione della domanda);
  2. Non possedevano n. 25 atleti tesserati alla data del 31 ottobre 2020 in quanto esse stesse ne dichiaravano meno, oppure perché l’organismo sportivo era intervenuto dopo il riscontro a rettificare quanto dichiarato dalla ASD/SSD;
  3. In caso di affiliazione a due o più organismi sportivi, la somma degli atleti tesserati certificati non raggiungeva comunque le 25 unità.

La domanda di riesame potrà essere effettuata su un’apposita piattaforma sul sito del Dipartimento per lo Sport,  dalle ore 16:00 del 4 gennaio fino alle ore 16:00 del 20 gennaio 2021.

Notizia 5

APPROVATA LA SANATORIA DEL REGISTRO CONI: Fino al 30 giugno è valida l’iscrizione anche senza attività sportiva e didattica

E’ stata prorogata di 6 mesi la “sanatoria” introdotta un anno fa

il 15 dicembre scorso si è tenuta l’ultima riunione del Consiglio Nazionale del CONI, è stato deliberato di mantenere “iscrizione e relativi rapporti di affiliazione delle associazioni e società sportive dilettantistiche, regolarmente iscritte al Registro Nazionale del CONI alla data del31 dicembre 2020, seppur prive dell’attività sportiva e didattica da svolgersi nell’ambito istituzionale dell’organismo sportivo di appartenenza riferita al 2020“.

La delibera è molto simile a quella del 17 dicembre 2019: in quel caso si trattò espressamente di una “sanatoria” voluta a fronte delle difficoltà che presentavano le procedure del nuovo Registro CONI 2.0. Oggi più che altro si può parlare di “proroga della sanatoria”: il CONI afferma che nei prossimi sei mesi, entro il 30 giugno 2021, verranno valutate eventuali carenze dei dati presenti nel Registro e, se necessario, verranno assunti provvedimenti di cancellazione delle relative affiliazioni e iscrizioni.

La delibera ricorda che “gli inserimenti dell’attività sportiva, didattica e formativa devono avvenire sempre nel rispetto delle modalità e tempistiche stabilite dal Regolamento di funzionamento del Registro“.

Notizia 4

  • Quesito: Cosa rischia un’associazione che, a causa di mala gestione protratta negli anni, non ha rispettato gli adeguamenti statutari introdotti dall’art 90 l. 289? A Tale associazione, una bocciofila, è stata disconosciuta la qualifica di ente non commerciale e, successivamente, è stata ricondotta ad una s.n.c. Essa non ha mai presentato il modello EAS, e non possiede iscrizione al C.O.N.I. in quanto questa società non prevede nessuna attività (sportiva), fatta esclusione della sola conduzione del bar sociale affidata a soggetto terzo privo di contratto d’affitto. Le quote sociali venivano quindi equiparate a incassi di natura commerciale oltre agli affitti percepiti e gli incassi dei biliardi e del gioco delle carte versati mensilmente dal gestore del bar. Si chiede pertanto se risulta corretto imputare a ricavi commerciali anche le tessere sociali e se effettivamente sia corretta la riconduzione a s.n.c. dell’associazione. Atteso che l’accertamento riguarda gli anni dal 2016 al 2020, e considerato il piccolo volume d’affari generato dall’associazione (20.000 euro annuali) si richiede se in qualche modo si potrebbe applicare il regime forfettario (ex minimi) riservato ai piccoli contribuenti. 
  • Risposta: Non è possibile considerare l’applicazione del regime forfetario in quanto tale regime è riservato alle persone fisiche che svolgono attività di impresa, arti e professioni (art. 1, L. 90/2014, come modificato dall’art. 1, co. 692, L. 160/2019).

Per quanto riguarda invece la riqualificazione dei redditi conseguiti dalla disconosciuta a.s.d. in redditi conseguiti da s.n.c. (comprese le somme incassate a titolo di quote associative), si ritiene incontestabile il contenuto dell’atto di accertamento condotto dagli organi preposti date le gravi e insanabili omissioni, dal punto di vista formale e sostanziale, sul piano giuridico e su quello tributario, per le quali non sarebbe possibile invocare l’esimente specifica prevista a favore delle a.s.d. ex art. 149, T.U.I.R.

Una risposta più precisa e dettagliata potrebbe essere comunque fornita solo conoscendo gli atti accertativi, i fatti contestati e le decisioni assunte dai verificatori.

Contributi a fondo perduto per ASD/SSD: la guida

Il Decreto Ristoro ha previsto per le ASD/SSD dei contributi a fondo perduto per via dell’emergenza sanitaria che ha costretto molti impianti sportivi, tra cui palestre e piscine, a chiudere. Riassumiamo di seguito le misure prese e stanziate:

DIPARTIMENTO SPORT:

Il Dipartimento Sport ha previsto due forme di contributi per le ASD/SSD. La prima finestra è riservata a coloro che hanno un contratto di locazione registrato all’Agenzia delle Entrate mentre la seconda finestra è riservata alle ASD/SSD che non sono titolari di un contratto di locazione registrato. Leggi le FAQ relative al Bonus Locazione al seguente LINK

Modalità di richiesta:

1.a finestra – A partire dalle ore 10 del giorno 10 novembre e fino alle ore 14 del 17 novembre le SSD e ASD titolari di un contratto di locazione potranno collegarsi al sito www.sport.governo.it per presentare istanza di rimborso per le spese di affitto, e per un contributo per le spese di utenze e eventuali costi sostenuti per le sanificazioni.
Chi ha già ricevuto il fondo perduto la scorsa volta NON deve ripresentare la domanda perché riceverà automaticamente, sul conto corrente dell’associazione/società, il 200% di quanto percepito nella prima sessione.

Come presentare la domanda? Cliccando su questo LINK si accede alla piattaforma preparata dal Dipartimento Sport

I criteri di presentazione, relativi alla 1.a finestra, sono visualizzabili al seguente LINK 

2.a finestra – A partire dal 17 novembre, le ASD/SSD NON titolari di un contratto di locazione, potranno presentare la propria domanda sempre sulla stessa piattaforma preparata dal Dipartimento Sport.
Chi ha già ricevuto il fondo perduto la scorsa volta NON deve ripresentare la domanda perché perché riceverà automaticamente, sul conto corrente dell’associazione/società, il 200% di quanto percepito nella prima sessione.
Per la 2.a finestra, il Dipartimento Sport erogherà un contributo secco di € 1.600 (sia per le nuove domande che per le vecchie domande)

Per entrambe le finestre, è stata attivata una mail di assistenza: fondoperduto@sportgov.it

AGENZIA DELLE ENTRATE:

L’Agenzia delle Entrate comunica di aver iniziato i pagamenti dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Ristoro. A beneficiarne, anche le strutture sportive con codice Ateco e titolari di Partita Iva. Leggi il Comunicato ufficiale del 7 novembre 2020 

Nel Decreto Ristori Bis, sono stati inseriti i codici Ateco mancanti (85.52.01, 85.51.00, 96.09.09): chi aveva già ricevuto il fondo perduto dal MISE riceverà il doppio (bonifico dall’Agenzia delle Entrate). Chi non aveva fatto domanda, e in possesso di Partita IVA, potrà rifare, come specificato dal Ministro Spadafora in diretta, la domanda prossimamente.